Riconoscimento di attribuzioni nobiliari

dalla Cancelleria

Gentile visitatore, dal 1948, in Italia, i titoli nobiliari non sono più riconosciuti, anche se non proibiti, per effetto della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana, come confermato dalla sentenza n.101 del 26 giugno 1967 della Corte Costituzionale, che li “esclude” dalla sfera giuridica, per la quale non hanno alcuna rilevanza, isolandoli in un ambito esclusivamente privatistico.

L’attuale assenza giuridica di riconoscimento e tutela dello Stato italiano, ha generato la proliferazione di organismi, accademie, istituzioni e rappresentanze operanti a vario titolo in Italia e all’estero, che accreditano o riconoscono titoli al di fuori di ogni attinenza o riferimento alle norme basilari dell’ordinamento nobiliare italiano, in un sistema incontrollato di associazioni dove chiunque può farsi pubblicare, anche con le titolazioni più fantasiose, in elenchi rilegati in pelle e oro o su siti internet.
Tutto questo, oltre a generare confusione con l’eredità storico-culturale e con la memoria delle antiche famiglie italiane, talvolta è anche contraddistinto da mistificazioni, raggiri e mercificazione, che investono anche le distinzioni cavalleresche. Si è quindi ravvisata l’esigenza di fare chiarezza, non per i titoli in quanto tali, ma perché essi rappresentano un ricco patrimonio di testimonianze connesse con la nostra memoria storica, da rispettare e custodire al pari di altri momenti significativi della nostra cultura e delle nostre tradizioni.

Per questo la Ducale e Comitale Casa d’Este Orioles ritiene sia ormai necessario porre in essere codici etici e strumenti di tutela, pur morali, che siano di orientamento in questa incontrollata situazione di “vacatio legis” e che possano avviare la definizione di riferimenti seri e univoci di riconoscimento e di identificazione.
Un lavoro, certo non facile e sicuramente non prioritario,  peraltro già iniziato nel 2011, per gli Ordini cavallereschi di natura “non nazionale”, che il gruppo di lavoro del Cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri, ha affrontato e sta affrontando con serietà e competenza nell’ambito del dettato della Legge 3 marzo 1951, n.178.  

Riteniamo pertanto dovere morale essere interpreti di una iniziativa che possa auspicabilmente, in un futuro prossimo, portare a una comune convergenza con le altre Case italiane titolari di Ordini dinastici “non nazionali”, su una proposta che, in prospettiva, possa diventare un cartello unitario di ferme disposizioni interpretative in materia di riconoscimenti nobiliari, che, nell’attale mancanza di riferimenti giuridici, possa trovare forza nella sovrana autorevolezza degli interpreti di questo provvedimento, definendo un ambito entro il quale porsi delle regole attendibili, codificate e riconosciute.

Fatta questa doverosa premessa, volta ad inquadrare il contesto entro il quale si muovono le considerazioni seguenti, la Casa Ducale e Comitale d’Este Orioles riconosce per il proprio cerimoniale dinastico titolazioni nobiliari relative al territorio italiano, solo ai discendenti in linea retta maschile dei primi concessionari (fatte salve altre diverse indicazioni esplicitamente espresse nell’atto di concessione), esclusivamente di concessioni, riconoscimenti o rinnovazioni come sotto elencate. Al di fuori di questi, e di quelli che sono espressione delle prerogative dinastiche del Capo di Nome e d’Arme  della Serenissima Ducale e Comitale Casa d’Este Orioles, questa non riconosce titoli di nobiltà altrimenti radicata o documentata.

 

PROVVEDIMENTI PER SOVRANE PREROGATIVE ATTINENTI L’INTERO TERRITORIO DELL’ATTUALE REPUBBLICA ITALIANA

1. provvedimenti nobiliari dei Re d’Italia (1860-1946), così come dai registri ufficiali del Regno (Libro d’Oro della Nobiltà Italiana, conservato presso l’Archivio Centrale dello Stato) ed elenchi nobiliari del 1922 (approvati con R.D. 3 luglio 1921, n.972) e del 1933 (approvati con R.D. 7 settembre 1933, n.1990) con il supplemento per gli anni 1934-1935, pubblicato a Roma nel 1937, compresi i provvedimenti di Umberto II° quale Luogotenente Generale del Regno;
2. famiglie comprese nell'”Elenco Storico della Nobiltà Italiana”, edito dal Sovrano Militare Ordine di Malta nel 1960, contenente anche i provvedimenti nobiliari intervenuti successivamente alla pubblicazione degli Elenchi Ufficiali del Regno, sino a tutto il 1947, ultimo anno in cui funzionò la Consulta Araldica, poi soppressa in forza del nuovo ordinamento costituzionale;
3. provvedimenti nobiliari di grazia e di giustizia concessi dal Re Umberto II° di Savoia in esilio, da quando riprese l’esercizio della Sovrana Prerogativa fino alla sua morte, come dagli elenchi pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Corpo della Nobiltà Italiana (C.N.I.); 
4. riconoscimenti nobiliari del Sovrano Militare Ordine di Malta (S.M.O.M.) che facciano riferimento a un processo con prove di giustizia, in favore di titolari di diritti nobiliari ereditari pregressi attinenti uno specifico atto sovrano di nobilitazione e che siano riferibili alla ricezione dell’interessato nelle categorie nobiliari secondo le disposizioni del Codice e della Carta Costituzionale dell’Ordine;
5. provvedimenti nobiliari di grazia e di giustizia concessi dai Sovrani Pre Unitari (Borbone Parma; Borbone Due Sicilie; Estensi; etc.etc.)  
6. riconoscimenti nobiliari di giustizia del Corpo della Nobiltà Italiana come dagli elenchi pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Corpo della Nobiltà Italiana, emessi in favore di titolari di diritti nobiliari ereditari pregressi documentati in forza dell’ultimo “Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano” . 

Quindi, in conclusione, la Serenissima Ducale e Comitale Casa d’Este Orioles riconosce quali distinzioni d’Onore, Titoli Nobiliari e Accademici, in tema di Ordini Cavallereschi, oltre al Sovrano Militare Ordine di Malta, il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (Ramo Spagna); il Sacro Angelico Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (Ramo Parma) quelli Legittimi anche se non autorizzabili o non autorizzati dal MAE (es: le Concessioni di Casa Savoia; le Concessioni di Casa Asburgo Lorena in tutte le Sue diramazioni; Le concessioni della Famiglia Borbone Francia; le Concessioni di S.M. Re Kingeli V del Ruanda; le Concessioni di S.M. Re Simeone di Bulgaria, etc.etc.) in tema di Titoli e Concessioni Nobiliari, soltanto i provvedimenti di Giustizia rilasciati da Case Regnati o ex Regnanti, (ampiamente richiamate in precedenza in materia di Ordini Cavallereschi) con le quali la Casa intrattiene rapporti di mutuo riconoscimento o Rilasciati da Case Regnanti o ex Regnanti Legittime. Con esclusione esplicita  di Fons Honorum di dubbia e improbabile emanazione che sia oggetto e/o soggetto attivo di Lodi Arbitrali per sentenze passate ingiudicato emesse da Tribunali Araldici privati e che non siano state o non sono  omologate dalla Magistratura Ordinaria Italiana.