Ufficio di Cancelleria
Secondo quanto attualmente previsto dal Ministero Affari Esteri della Repubblica Italiana , non tutti gli Ordini Dinastici sono autorizzabili per un uso pieno, pubblico, cioè “non limitato” al privato e alla vita di relazione, ovvero non tutti gli Ordini Dinastici sono autorizzabili, ad esempio, per un porto ufficiale sopra delle Uniformi (Forze Armate, Forze di Polizia, Croce Rossa, ecc.). Secondo quanto previsto, infatti, premesso che il Ministero può autorizzare il singolo a farne un uso pieno, ampio, pubblico, discrezionalmente, vengono autorizzati soltanto quegli Ordini aventi radici, tramite la Fons honorum relativa, Italiane. A titolo esemplificativo, possono autorizzarsi gli Ordini dei Farnese, gli Ordini dei Borbone, ramo Franco-Napoletano e Ramo Ispanico ma non, ad esempio, l’Ordine di Danilo I del Montenegro (Dinastico Petrović-Njegoš) o l’Ordine del Dragone dell’Annam (della Imperiale Famiglia già regnante sull’Annam-Vietnam), entrambe infatti Dinastie Straniere, una Reale, l’altra Imperiale. Tutto ciò si precisa e si fa valere “erga omnes” ben specificando che i Titoli Dinastici di Casa d’Este Orioles non sono autorizzabili, al momento, secondo quanto disposto dal Ministero Italiano competente, per un uso ampio. Chiunque è interessato ad ottenere un Titolo Cavalleresco o Distinzione d’Onore di Casa d’Este Orioles sappia che questo può essere eventualmente usato per un uso “limitato”, ben specificando, non genericamente il grado e basta, ad esempio sulla carta intestata, sui biglietti da visita, ma precisando Cavaliere dell’Ordine dei Santi Contardo e Giuliano l’Ospitaliere , onde evitare fraintendimenti ed evitando così che si possa pensare che il grado è da riferire ad un Cavalierato di Stato, come quello, ad esempio del Cavalierato della Repubblica.
La Corte Suprema di Cassazione Italiana, III Sez. Penale, con Sentenza del 23.4.1959 n. 2008 ha stabilito che non costituisce reato l’uso di un’Onorificenza concessa dal Capo di Nome e d’Arme di una Casata ex Regnante qualora ci sia ben chiara la specificazione dell’Ordine Cavalleresco Non Nazionale Dinastico di collazione della Casata ex sovrana, sotto il riflesso che l’indicazione specifica del Titolo Cavalleresco serve a precisare la specie e qualità dell’Ordine Cavalleresco e quindi non può generare confusioni con le onorificenza concesse dalla Repubblica Italiana.
Tutto ciò premesso, il M.A.E. prevede che gli Ordini non nazionali di riconosciuta origine dinastica in questa categoria – limitatamente al solo contesto preunitario italiano – vengono attualmente considerati autorizzabili all’uso nel territorio nazionale il Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di S. Giorgio ed il Real Ordine al Merito sotto il Titolo di S. Lodovico (Borbone Parma), l’Insigne Real Ordine di S. Gennaro ed il già citato Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio (Borbone Due Sicilie, entrambi i rami), l’Ordine di S. Stefano Papa e Martire e l’Ordine del Merito sotto il Titolo di S. Giuseppe (Asburgo Lorena Toscana), le cui autorizzazioni sono curate dal MAE. Non autorizzabili per contro, in virtù dei principi espressi dalla Legge 178/51, sono considerati gli Ordini appartenuti al Regno d’Italia ed al patrimonio dinastico dei Savoia (Ordine Supremo della SS. Annunziata, Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e Ordine della Corona d’Italia, ivi inclusi, per analogia di origini, anche l’Ordine Civile di Savoia ed il più recente Ordine al Merito Civile di Savoia) a tale scopo di rimanda al parere emesso il 24 settembre 2007 dalla “Commissione di Studio e Aggiornamento sulle Onorificenze della Repubblica”, istituita presso la Presidenza del Consiglio, in relazione alla non autorizzabilità delle onorificenze dell’Ordine al Merito Civile di Savoia. Come già accennato, non si ritiene inoltre opportuno allargare l’autorizzabilità al fregio nel territorio italiano a quelle istituzioni cavalleresche non nazionali che, pur risultando legittimate da un punto di vista dinastico-cavalleresco nei rispettivi Paesi di origine, non presentino però alcuna radice o collegamento storico con l’Italia (come ad esempio l’Ordine di N.S. di Villaviciosa del Portogallo, l’Ordine di Danilo I del Montenegro, l’Ordine del Dragone di Annam del Vietnam, l’ Ordine Vitezi Rend dell’Ungheria, ed altri) a tale proposito si rimanda al parere emesso dal Consiglio di Stato il 29 ottobre 2008 n. 2443/08, relativo alla non autorizzabilità delle onorificenze dell’Ordine di Danilo I del Montenegro.
Detto ciò ne viene da se la precisazione logica. Non riconoscibile o non riconosciuto, dallo Stato Italiano (M.A.E.) all’uso pubblico, non significa che l’Ordine sia poco prestigioso né, tantomeno, falso, “fasullo” o, come dicono alcuni ben pensanti ed improvvisati cultori dell’Araldica, spesso prezzolati per il discredito delle Istituzioni delle Famiglie in pieno diritto di Concendere Distinzioni d’Onore (si richiama alla già citata sentenza Suprema Corte di Cassazione nr. 2008 del 1959). Se prevalesse quindi in sprezzo alle Sentenze citate la linea di pensiero di questi “signori” sarebbero quindi falsi gli Ordini Dinastici di Casa Savoia, gli Ordini Dinastici del Montenegro (casa Petrovic’), gli Ordini Dinanstici della Casa Braganca del Portogallo, considerando perfino gli Ordini Dinastici Asburgici e tra i quali si citano per Prestigio l’Ordine del Toson d’Oro e l’Ordine dell’Aquila Estense. Si pensi, quindi a supporto di quanto fino a qui scritto, che gli Ordini collazione Casa Savoia, ultima a regnare in Italia, non solo non sono autorizzabili, ma sono perfino vietati, cionondimeno il Loro prestigio, internazionalmente, è enorme, in quanto entrare a far parte di questi Ordini antichissimi, significa davvero ottenere un riconoscimento eccezionale sia per sé che per la propria Famiglia. Ed in Italia nonostante ne fosse vietato l’uso e il conferimento sanzionabile e perseguibile penalmente, moltissimi di “questi cultori di Araldica e giudici ipocriti al pari dei Farisei” ne sono addirittura insigniti e/o anelano ad ottenerne l’ammissione.
La Casa d’Este Orioles, in virtù del provvedimento di Giustizia emesso nell’Anno 1798, dal Duca Ercole III d’Este a favore come si è più volte scritto di Don Antonino d’Este Orioles, Signore e Conte di San Giuliano è dotata di una perfetta Fons honorum da cui deriva la liceità nel concedere le insegne del proprio Ordine Non Nazionale, Dinastico poiché facente parte del Patrimonio Araldico di una Nazione o comunque di una entità differente rispetto alla Nazione nella quale si opera. Pertanto il Patrimonio Araldico della Casa d’Este Orioles per “analogia juris” è da considerare al pari di quegli Ordini di Collazione di Famiglie discendenti da ex Sovrani. Una Onorificenza concessa da un Ordine Dinastico-Familiare è cosa ben diversa da quelle che la Legge 3 marzo 1951 nr. 178 qualifica come concesse “da Enti, Associazioni o Privati”. La Dottrina Giuridica Italiana ha fatto rilevare più volte che né il concedere, né il fregiarsi di Decorazioni di Merito e/o Cavalleresche indipendenti cade sotto alcuna Sanzione Penale “purché limitato alla vita di relazione sociale – omissis – ed accompagnato sempre dalla precisazione della specie e della qualità dell’Ordine Cavalleresco”. (Sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sezione III del 23 aprile 1959).
A tale riguardo si ricorda quanto statuito dalla Pretura Unificata di Roma con la Sentenza N. 3564/60 – Reg. Gen. N. 43776/59 nell’Udienza del 13 maggio 1960: “ ……….omissis…….. – Egli è pertanto legittimato a conferire Titoli Nobiliari e Onorificenze Cavalleresche relative ad Ordini Ereditati di Famiglia (Non Nazionali) nonché a creare nuovi Ordini. Acclarato anche in rispetto dell’art. 7 della Legge 3-3-1951 N. 178, che lecito deve considerarsi il conferimento della Onorificenza ..omissis …da Lui fatto in favore di …omissis … per cui il fatto non costituisce reato è da accertare se l’uso di tale Onorificenza senza l’autorizzazione del Ministero degli Esteri configuri o meno il successivo reato di cui allo stesso art. 7 della Legge del 1951. L’art. 8 nel vistare il conferimento di Onorificenze, decorazioni, e distinzioni con qualsiasi forma e descrizione da parte di enti, associazioni o privati punisce l’uso di qualsiasi forma o modalità di tali Onorificenze e Distinzioni. L’art. 7 stabilisce invece che i cittadini italiani non possono usare sul territorio della Repubblica Onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite da ordini non nazionali se non sono autorizzati dal Presidente della Repubblica. Dall’esame delle due distinzioni si deduce che in alcuni casi e col verificarsi di determinate condizioni, può essere permesso al cittadino un uso delle Onorificenze concesse dagli ordini non nazionali, mentre è comunque vietata sotto qualsiasi forma o modalità per quelle concesse da enti, associazioni o privati. Nella specie il fatto costituente reato contestato al Marzo del 1960deve riguardare l’art. 7 della Legge, avendo accertato che trattasi di Ordini Non Nazionali e pertanto devesi stabilire se per l’uso di questi era necessaria o meno l’autorizzazione del Capo dello Stato; Ora, per «uso» deve intendersi ai fini dell’autorizzazione, l’uso pubblico e non anche l’uso privato. Infatti il diverso significato delle due disposizioni dell’art. 7 e 8 della Legge del 1951 corrisponde ad un preciso diverso intento del Legislatore che se avesse voluto riferirsi ad un concetto di uso da applicarsi indiscriminatamente nelle diverse situazioni non avrebbe sentito il bisogno di discendere ad una specificazione ulteriore eliminando la formalità di uso di qualsiasi forma e modalità. Questa diversità di disciplina legislativa è certamente da porsi in relazione con quelli che sono più specifici e più intensi perché trattasi di Onorificenze che, provengono da Ordini non riconosciuti né riconoscibili (perché sostanzialmente Enti Privati e per i quali è vietato lo stesso conferimento). Sono appunto i suddetti rilievi che inducono l’interprete a ritenere che, se per effetto del divieto sancito dall’art. 8 della Legge citata non era proprio prevedibile un uso qualsiasi in conseguenza dell’illegittimità del conferimento e dell’accettazione, specificazione di un uso che in quanto e solo perché tale era ab origine illecito. L’essersi, invece, chiarito che qualsiasi forma e modalità di uso è vietato, il non avere riprodotto lo stesso divieto nella ipotesi dell’art. 7 autorizza a considerare se non sia il caso di ritenere che una forma sia pure limitata di uso non possa essere consentita, specie quando il detto non è in contrasto con le finalità stesse della norma e possa giustificarsi sul piano del dovuto riconoscimento di Diritti Subbiettivi(1) , inerenti alla propria personalità, nell’ambito di interessi costituzionalmente garantiti. E’ innegabile che il conferimento e l’accettazione dì onorificenze estere o non nazionali rappresentano altrettanti fatti leciti e specie la seconda un atto legittimo, non soltanto nei rapporti dello Stato Estero, tranne s’intende i divieti eccezionali specificatamente previsti dal Codice Penale (art. 275) ma, essendo l’accettazione libera e potendo la stessa verificarsi nel territorio del nostro Stato, anche valido sia nello stretto ambito della disciplina del rapporto giuridico che nell’ambito della stessa convivenza sociale, in quanto trattasi di atto (accettazione) che si compie proprio alle condizioni stabilite dal regolamento di convivenza. Il conferimento della Onorificenza e la conseguente accettazione, in quanto fatti leciti sono produttivi di effetti giuridici propri. I detti effetti non potrebbero consistere nell’esaurirsi nell’aspettativa di ottenere l’autorizzazione all’uso che non potrebbe neppure compiutamente configurarsi, trattandosi di atti assolutamente discrezionali, rimesso all’esercizio di facoltà e prerogative del Capo dello Stato. Resta, invero, il fatto storico dell’avvenuto conferimento e della accettazione, al quale, in particolari settori della vita di relazione e nella esplicazione di diritti inerenti alla personalità morale dell’individuo, non può non essere riconosciuta una qualche rilevanza. Non potrebbe ritenersi che la esigenza di richiedere l’autorizzazione all uso della Onorificenza sia di ostacolo al sorgere di un particolare status di insignito della decorazione di una particolare qualificazione giuridica personale, a meno che non si voglia destituire di qualsiasi efficacia giuridica il fatto materiale di una lecita accettazione. In altri termini, se l’autorizzazione del Capo dello Stato riguardasse l’uso in senso lato, comprensivo cioè del qualificarsi e del portare le insegne, occorrerebbero negare qualsiasi effetto giuridico all’accettazione il che non sostenibile, dovendo ammettersi l’esistenza di un particolare Diritto Soggettivo che sorge con il conferimento e l’accettazione della Onorificenza. Il problema particolare, che qui si delinea, consiste appunto nel fissare il carattere, il contenuto ed i limiti di questo Diritto, sia pure circoscritto in un determinato e ben precisato aspetto dell’ uso. E d’altra parte l’esercizio di una facoltà legittima, che sia fatta in modo limitato, non urta contro gli altri, interessi che risultano essere a base della tutela penale, tra cui quelli di esercitare un vaglio rigoroso sulla personalità morale dell’ insignito che ciò non pertanto non si traduca in atto di scortesia verso lo Stato Estero. È nei conflitto di questi due interessi, quel che vale a segnare il limite atto ad evitare l’abuso del diritto, è appunto la possibilità di ammettere un uso della Onorificenza che sia circoscritto in riferimento al carattere del rapporto ed alla mancanza della prescritta autorizzazione del Capo dello Stato Italiano. Questa deve essere ritenuta condizione per il porto delle Onorificenze e per l’acquisto della distinzione alle stesse connesse non solo, ma per tutte quelle situazioni giuridiche e di fatto che sono connesse all’uso della Onorificenza stessa (es.: precedenze nelle pubbliche funzioni, ecc., menzione nei bollettini e nelle graduatorie ufficiali delle Pubbliche Amministrazioni). Resta con ciò escluso dalla previsione legislativa il semplice uso del titolo da parte del cittadino nella vita di relazione pubblica e privata. E ciò anche in corrispondenza ad un criterio distintivo che già esiste nel nostro ordinamento dispositivo dei concetti di uso di divise o di altri segni esteriori e uso di titoli previsti in due diversi commi del delitto di cui all’art. 498 Codice Penale nè potrebbe valere l’obiezione che il cpv. di detto articolo parifica i Titoli e Decorazioni ai fini della propria pena, perché questa parificazione è stata stabilita nel presupposto che ricorre il fatto dello arrogarsi, vale a dire di indebita usurpazione di Onorificenza e di titoli connessi, il che esula del tutto nella situazione disciplinata dalla Legge Speciale. – L’uso del titolo va considerato in rapporto al fatto giuridico dell’accettazione della Onorificenza, è l’unico effetto che può essere alla stessa consentito e riconosciuto per esse non può valere la condizione della autorizzazione del Capo dello Stato che riguarda effetti già sostanziali e definitivi propri della pienezza dell’uso della Onorificenza e della distinzione relativa.
Ma proprio in aderenza al suddetto criterio interpretativo dovrà contemporaneamente esigersi che — affinché un uso sia pure limitato possa dirsi legittimo — alla indicazione del Titolo Cavalleresco segna la precisione della specie e qualità dell’Ordine Cavalleresco. – Ciò varrà ad imprimere — proprio sul piano dei rapporti sociali e della tutela della pubblica fede — il carattere particolare di detto Titolo Cavalleresco rispetto a quegli Ordini che sono invece l’ espressione propria della nazionalità dello Stato Italiano, ad evitare pericolose confusioni od Arbitri ed a distinguere le Onorificenze di detti Ordini Cavallereschi da quelle mantenute in vigore dalla Legge citata e dalla stessa istituite e che presuppongono il possesso di determinate benemerenze verso la Repubblica Italiana e che senza limitazioni di sorta possono essere liberamente usate dai cittadini Italiani.
Poiché risulta che nella specie l’uso della Onorificenza fatta dall’imputato — estrinsecatesi attraverso il semplice uso del titolo con specificazione dell’Ordine Cavalleresco — non costituisce un fatto che ricade sotto la previsione dell’art. 7 Legge 3-3-1951 n. 178 — pertanto dovrà essere assolto perché il fatto non costituisce reato.
Fino a qui, le sentenze della Suprema corte e lo stralcio della Sentenza della Pretura di Roma, così come a tergo richiamata.
Per dare una corretta e logica continuità al presente documento, si riportano gli estremi ed uno stralcio della Sentenza del Tribunale di Lecce, sentenza resa esecutiva sul Territorio Nazionale dal Presidente del Tribunale nella Sua qualità di Giudice Monocratico emessa a favore della Casa d’Este Orioles e del suo Capo di Nome e d’Arme, non prima però di avere ben messo in evidenza, che l’appartenenza ad un Ordine di Cavalleria, deve principalmente essere motivo di orgoglio per l’Insignito poiché lo fa appartenere ad un Sodalizio, dove i membri decidono con unità di Intenti e di Spirito di dare vita con il lavoro e la dedizione ad un motus operandi che vuole uscire dagli schemi convenzionali della società moderna, dedicando anche del tempo a favore dei più deboli e degli emarginati e promuovendo attività a supporto di queste “classi” per alleviare qualche sofferenza e regalare qualche sorriso.
Gli Insigniti dell’Ordine dei Santi Contardo e Giuliano l’Ospitaliere; i beneficiati dai Provvedimenti di Giustizia, gli appartenenti e gli iscritti nell’Albo d’Oro della Serenissima Ducale e Comitale Casa, dovranno essere fieri di appartenerVi a prescindere dalla Portabilità e/o Autorizzabilità delle Onorificenze concesse, richiamando quanto ampiamente già scritto e detto nel presente documento.
Tribunale di LECCE
Il Presidente del Tribuale
con Decreto nr. 1/13 del 20 Febbraio 2013
ha dichiarato l’esecutività della Sentenza Arbitrale
su tutto il Territorio Nazionale
……omissis…….
In diritto
…….omissis………
Infatti la disposizione XIV della Costituzione, nella prima parte rinuncia a concedere titoli nobiliari, perché trattasi di materia estranea alla Fons Honorum del Presidente della Repubblica, ma nel secondo comma riconosce al predicato di un titolo nobiliare, legittimamente conferito, il valore costituzionale di nome. Tutte queste circostanze escludono che il conferimento di un titolo nobiliare costituisca un’usurpazione di potere politico in danno dello Stato Italiano e , quindi, una lesione di un interesse politico dello Stato ai sensi dell’art. 8 terzo capoverso, del Codice Penale.” La data del 22 Ottobre 1929, riportata nel testo costituzionale, ha un significato meramente politico e punitivo nei riguardi dei nobili creati in periodo fascista, ma non toglie alcuna validità al principio costituzionale enunciato: il predicato nobiliare è parte integrante del nome. Quindi il titolo nobiliare è un diritto della personalità di natura schiettamente privata e fiduciaria tra la Dinastia già Regnante e l’Insignito, fatto nobile secondo le regole di un ordinamento dinastico indipendente dallo Stato (ma non contrapposto) e dal Capo della Casa Regnate o ex Regnante. Il Diritto soggettivo al titolo nobiliare e, conseguentemente, alla qualità di nobile, deriva pertanto unicamente dal Decreto Reale e dalle Lettere Patenti solennemente sottoscritte dal Capo della Dinastia.
……..omissis……..
Lecce 20 Febbraio 2013