Il Patrimonio Araldico della Casa d’Este Orioles trova la Sua origine, nella Lettera Patente a firma di S.A.S. il Duca di Modena Ercole Rinaldo III, che nell’Anno 1798, dalla sua residenza in Esilio in Venezia volle concedere, ad Antonino d’Este Orioles, classe 1781, detto provvedimento di Giustizia concedendo al Ramo Siciliano il Titolo Ducale e confermando anche le prerogative e le pretensioni della Famiglia Orioles.
Addì, 30 Ottobre dell’anno del Signore 1798, don Antonino d’Este Orioles, classe 1781 è destinatario di Lettera Patente a firma del Duca Ercole Rinaldo III d’Este e controfirmata da Gherardo Rangone. La lettera Patente, rilasciata durante l’esilio Veneziano del Duca Ercole III, concede al Ramo Siciliano rappresentato dal suddetto Antonino il titolo di Duca e tutte le prerogative ed i privilegi che già furono in origine alla Famiglia. Conferma le prerogative e pretensioni che furono della Famiglia d’Orioles.
Stemma S.A.S il Duca Ercole III
Ercole III
Per la Grazia di Dio
Duca di Modena, Reggio, Mirandola .&c.&c.&c.
La comprovataci Nobile Condizione della Famiglia d’Este Orioles di Tortorici, per la quale nei tempi addietro della medesima furono goduti onori e distinzioni egualmente alla famiglia Nostra, ha eccitato il grazioso animo Nostro per condiscendere ad esaudire il Conte Antonino d’Este Orioles Signore di San Giuliano nella città di Tortorici, condecorando col titolo di Duca, l’uno unitamente ai di lui figli e riconascendo le dinastiche prerogative che furono proprie nel passato, quindi è, che in virtù del presente Nostro Diploma con l’uso della Nostra Ducale Podestà, e con animo pienamente deliberato facciamo, creamo e dichiariamo Duca lo stesso Antonino riconoscendo anche li privilegi e pretensioni della Famiglia Orioles Baroni di Sampiero, Forestavecchia e principi di Castelforte, con tutti i rispettivi figli e discendenti legittimi o naturali, in infinito, con facoltà di intitolarsi tale, e tali così in voce ,come in iscritto, ed in qualunque atto pubblico, ed in forma con tutti gli Onori, preminenze, immunità, e prerogative competenti a questa nuova Loro condecorazone, e godute da chiunque altro insignito di uguali Titoli.
Concediamo con la Nostra Ducale Podestà l’uso dell’Arma di Casa d’Este, nel cuore dello scudo inquartato : nel primo d’azzurro all’aquila bicipite d’argento; nel secondo all’arma di Casa d’Orioles nel terzo di rosso ai tre gigli d’oro posti due e uno, nel quarto d’azzurro a otto croci di S.Andrea d’argento.
Comandiamo per tanto a tutti Li Ministri , Uffiziali o Sudditi Nostri di riconoscere, e trattare l’uno, e gli altri Suoi successori per tali, facendo ad essi godere, quei Privilegi, Onori e Prerogative competenti allo stesso Grado in piena esecuzione di questa Nostra Dichiarazione e volontà. In fede di che farà il presente firmato di Nostra mano, munito del consueto nostro Sigillo. E contrassegnato dal Nostro Consigliere di Stato, di Conferenza, e Ministro di Gabinetto agli affari interni.
Dato in Venezia dalla Nostra D.le residenza in esilio il 30 Xbre 1798
Ercole
L.S.
Gherardo Rangone
Sigillo in Ceralacca, ricoperto di carta
Così come da Diploma del Duca Ercole III, l’Arma della Famiglia dallo stesso concessa e di Uso attuale è una logica evoluzione Araldica dell’Arma Concessa al Titolo Comitale alla quale è stata aggiunta l’Arma della Famiglia Orioles e nel cuore dello Scudo è stata caricata dall’Arma Antica di Casa d’Este: d’Azzurro all’Aquila d’Argento.
L’esercizio della Fons Honorum, promana dal Diploma Ducale concesso da S.A.S. il Duca di Modena Ercole Rinaldo d’Este, Diritto che viene esercitato dal Capo di Nome e d’Arme della Casata, poiché discendente diretto, maschio da maschio da quell’Antonino d’Este Orioles che nel 1798, fu destinatario del già citato provvedimento Ducale.
Confortati dalla più ampia Giurisprudenza e dalle consuetudini del Diritto Internazionale che riconoscono che il Capo di una Dinastia ex regnante conserva intatto – nonostante la perdita del trono – il suo patrimonio araldico-cavalleresco, (Roma, Cassazione, III Sezione Penale, 11.7.1958; Roma, Cassazione,III Sezione Penale, 23.6.1959;) tanto più quando gli Ordini cavallereschi che lo compongono non sono stati trattenuti come propri (sia pure con le modificazioni imposte dal mutamento istituzionale) dal regime subentrato nel governo di uno Stato […]. (così Giorgio Cansacchi – Mario Gorino Causa, alla voce Onorificenze, pag. 948 e ss. e in Alessandro Gentili: La Disciplina Giuridica delle Onorificenze Cavalleresche, supplemento n°2 della Rassegna dell’Arma dei Carabinieri aprile-giugno 1991 pag. 68 e ss in nota 84).
Stessi principi giuridici sono espressi dal Prof. Emilio Furnò, Patrocinante in Cassazione (Studio sulla Legittimità degli Ordini equestri non-nazionali, Rivista Penale, n.1, Gennaio 1961, pp. 46-70) che scrive: “Le sentenze, civili e penali, non sono poche, ma alcune recentissime, e tutte di regola ispirate all’accettazione dei principi tradizionali dianzi richiamati. Si muove dalla “nobiltà nativa” -Juresanguinis- si pongono in evidenza le note prerogative Jus maiestatis e Jus honorum e si giunge all’affermazione che il titolare è “soggetto di diritto internazionale” con tutte le logiche conseguenze. Il Sovrano spodestato, cioè, può legittimamente conferire titoli nobiliari, con predicato o senza, e le onorificenze che rientrano nel suo patrimonio araldico, resta il Capo della sua Dinastia. Le qualità che fanno di un Sovrano spodestato un soggetto di diritto internazionale sono innegabili, continua il Prof. Furnò, esse infatti “costituiscono un diritto personale assoluto, di cui il soggetto non si spoglia mai e che prescinde da ratifiche o riconoscimento da parte di qualsiasi autorità preminente inter pares.
E se, al fine di spiegare l’attuale permanenza di tale diritto, si parla di riconoscimento da parte di Sovrani Regnanti, Capi di Stato, il termine viene usato nel senso di “comportamento dichiarativo” e non di “atto costitutivo” del diritto stesso, (Furnò, op. cit). Le prerogative che stiamo esaminando si possono anche negare e lo Stato, nei limiti della propria influenza, può vietare al Sovrano spodestato l’esercizio di quel diritto così come può paralizzare qualsiasi altro diritto non portato dalla propria legislazione.
Ma questo ‘atteggiamento’ negativo, non influisce sulla esistenza del diritto contrastato, bensì soltanto sul suo esercizio. E conclude l’Autore: “riassumendo, dunque, la Magistratura Italiana, nei casi sottoposti al suo giudizio, ha confermato le prerogative “juresanguinis” del Sovrano detronizzato, senza la “debellatio”, cui pertanto, viene esplicitamente riconosciuto il diritto di conferire i titoli nobiliari ed onorificenze appartenenti al suo patrimonio araldico dinastico. In particolare ha classificato le suddette onorificenze tra quelle degli Ordini equestri “non nazionali”, previsti dall’art.7 della legge 03.03.1951, che vieta a privati di conferire onorificenze.
Quanto ai titoli nobiliari, pur essendone legittimo il conferimento, deve tuttavia essere osservato che essi non ricevono alcuna tutela dalla vigente legislazione italiana, la quale non riconosce più la nobiltà “dativa”, in ossequio al principio fissato dalla Costituzione della Repubblica. Cade, quindi, dalla legislazione italiana anche il concetto di usurpazione di titolo nobiliare”. Infine è opportuno ricordare che il Sovrano accentra in sé tutti i poteri, egli ha il comando politico, “jus imperii”, quello civile e militare, “jusgladii”, il diritto al rispetto e agli onori del rango “jus maiestatis” ed infine quello di premiare con onori e privilegi, “jus honorum” (G.B. Ugo, Bascape, Gorino-Causa, Nasalli Rocca, Zeininger& De Francesco).
Quindi richiamando quanto affermato da illustri autori recenti, quali Bascapè, Gorino Causa, Nasalli Rocca di Corneliano, G.B. Ugo, e Zeininger, Renato de Francesco scrive: “La teoria del legittimismo, sfrondata delle estreme conseguenze alle quali l’hanno condotta alcuni suoi sostenitori, ed intesa invece come un diritto di pretesa, che nel Sovrano ex regnante resta, anzi inerisce in lui “ juresanguinis ” e per diritto “ nativo ” in perpetuo, è perfettamente accettabile e soddisfa le esigenze dei giuristi e le coscienze dei popoli, anche in questo secolo dinamico ed eminentemente rappresentativo in campo politico”.
In virtù di ciò, è quindi nel Diritto e nelle prerogative del Capo di Nome e d’Arme della Casata, emettere provvedimenti di Giustizia, nella forma di Lettera Patente – Diploma, per la concessione delle c.s. Distinzioni d’Onore.