
Cancelleria della Casa d’Este Orioles
È giunta a conoscenza di questa Casa la pubblicazione, di una voce anonima che contesta l’autenticità della Lettera Patente concessa il 30 ottobre 1798 da S.A.S. Ercole III d’Este, fondamento del patrimonio dinastico di questa Casa. La piattaforma è amministrata dal Sig. Marco Pilla (San Martino Siccomario, Pavia), il cui nome figura pubblicamente quale responsabile dell’associazione “Araldicando” e del sito commerciale titolinobiliari.com. Ogni riferimento che segue concerne esclusivamente tale soggetto.
Primo — Anonimato e conflitto d’interesse. La voce non reca firma, qualifica dell’autore, né dichiarazione di conflitto d’interesse. È ospitata su un wiki self-hosted gratuito, privo di comitato scientifico e di procedura di peer review, amministrato dallo stesso Sig. Pilla, che esercita a pagamento un’attività concorrente nel medesimo settore — con servizi di concessione araldica, iscrizioni a pagamento in un autoproclamato “Albo d’Oro della Nobiltà Contemporanea” a 550 € + IVA, e certificazioni varie.
Secondo — La Patente è aperta alla verifica qualificata. La Lettera Patente del 30 ottobre 1798 è autentica, conservata nel Patrimonio Araldico di questa Casa, e aperta all’esame di chiunque possegga le credenziali per valutarla. Questa Casa accoglie con favore la verifica scientifica da parte di chi soddisfi, cumulativamente:
(a) formazione accademica presso università accreditata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, in discipline storiche, archivistiche, diplomatiche o paleografiche;
(b) pubblicazioni peer-reviewed in araldica storica e diplomatica dinastica;
(c) indipendenza e assenza di conflitto d’interesse nel mercato araldico-nobiliare;
(d) identità dichiarata, con responsabilità personale del proprio giudizio.
Il Sig. Pilla non soddisfa nessuno dei quattro requisiti.
Terzo — Quadro storico-giuridico. Ercole III d’Este non abdicò mai ed era vivo il 30 ottobre 1798 (morì a Treviso il 14 ottobre 1803). I precedenti di sovrani deposti non abdicati che hanno continuato a esercitare il ius honorum in esilio — Stuart, Carlisti, Borbone delle Due Sicilie, Borbone-Parma, Imperiali Romanov — sono codificati nei Principi di Edimburgo della International Commission for Orders of Chivalry (1962).
Gherardo Aldobrandino Rangoni Terzi, Marchese di Castelvetro e Levizzano, già Ministro degli Interni e vice-presidente del Supremo Consiglio di Conferenza del Ducato estense, legato a Ercole III da oltre vent’anni di servizio e sua scelta fiduciaria alla guida della Reggenza nel maggio 1796, risiedeva fra Padova e Venezia negli anni dell’esilio del Duca. Che possa aver compiuto un atto personale su richiesta dell’ex sovrano appartiene alla normale prassi aristocratica del tardo Settecento. Chi intenda escluderlo ha l’onere di dimostrare una rottura personale fra i due — di cui nessuna fonte accademica reca traccia.
Quarto — Il profilo del contestatore. Il Sig. Marco Pilla si presenta pubblicamente con un’immagine di autorevolezza istituzionale che non corrisponde ai fatti verificabili.
(i) Rivendica il titolo di «Conte» e discendenza dai «Conti Pilla di San Protaso e Gerrechiozzo» — genealogia ricostruita da Lui stesso nel proprio archivio privato e pubblicata su testate di cui è Egli medesimo autore; non risulta in Spreti, Crollalanza, Annuario della Nobiltà Italiana, Libro d’Oro della Consulta Araldica, né nei fondi indicizzati degli Archivi di Stato di Piacenza o di Pavia. Può Egli indicare volume, pagina ed edizione di una sola opera nobiliare autorevol indipendente che attesti la Sua casata?
(ii) Presenta una registrazione presso l’Office of the Chief Herald of Arms of Malta come «riconoscimento governativo di discendenza». Tale Ufficio, per competenza statutaria, rilascia o registra stemmi e ne pubblica notizia nella Government Gazette; non certifica discendenze nobiliari italiane, e l’ordinamento maltese vieta allo Stato il riconoscimento di titoli nobiliari. Perché un atto araldico-amministrativo viene presentato al pubblico come validazione governativa di lignaggio?
(iii) Figura — o figurava, avendo Egli stesso dichiarato di essere «in attesa di rinomina» — nell’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Pavia in «genealogia e scienze documentarie». Tale incarico è funzione tecnica circoscritta a singoli quesiti giudiziari; non conferisce autorità giurisdizionale sul merito araldico-nobiliare. Può indicare un solo procedimento in cui sia stato nominato CTU con oggetto “riconoscimento di titolo nobiliare”, con relativo numero di ruolo?
(iv) Si fregia dei titoli di «perito araldico» iscritto alla CCIAA di Pavia, «Maestro Araldico» e di una «laurea honoris causa in Scienze delle Comunicazioni Araldiche». L’iscrizione al Ruolo dei Periti, ai sensi del D.M. 29 dicembre 1979, non richiede titolo di studio obbligatorio, né anni minimi di esperienza, né certificazione esterna; la medesima CCIAA dichiara che l’iscrizione ha «pura funzione di pubblicità conoscitiva» e non è abilitante. Quanto alla «laurea honoris causa in Scienze delle Comunicazioni Araldiche»: nel sistema universitario italiano non esiste un corso di laurea con questa denominazione. Quale ateneo accreditato dal MIUR ha deliberato tale conferimento, con quale atto del Senato Accademico?
(v) Accosta nelle proprie biografie l’iscrizione CCIAA, il ruolo di CTU e una posizione di arbitro presso un «Tribunale Arbitrale di Milano» descritto come «riconosciuto dal Ministero degli Interni». Su quale base giuridica, posto che l’arbitrato in Italia è materia del Ministero della Giustizia (e il Ministero dell’Interno non ha competenze in materia?
(vi) Commercializza, a 550 € + IVA, l’iscrizione in un «Albo d’Oro della Nobiltà Contemporanea» che coincide con il wiki araldicando.miraheze.org, gratuitamente ospitato su piattaforma self-hosting, amministrato dalla Sua associazione «Araldicando» (C.F. 96087060180, P.IVA 02980540187), privo di comitato scientifico e di peer review. Informa preventivamente i clienti che l’«Albo d’Oro» venduto è una pagina wiki da Lui stesso modificabile?
(vii) Su quel medesimo wiki pubblica anonimamente la contestazione qui in oggetto, senza indicazione di segnatura archivistica completa (fondo, serie, busta, fascicolo, carta) del documento che afferma di aver confutato. Quando e dove ha personalmente consultato i fondi dell’Archivio di Stato di Modena ai quali la voce generica rinvia?
Quinto — La contraddizione dirimente. Il Sig. Pilla rivendica pubblicamente, sul proprio sito commerciale titolinobiliari.com, alla voce «Onorificenze», un «Riconoscimento privato “comitale” di casa d’Este Orioles concesso dal capostipite della stessa» nell’anno 2019. Si noti che nello stesso passaggio Egli scrive «S.A.S. Antonino V Etse Orioles» — ortografia ed enumerazione dinastica entrambe errate in bocca a chi si proclama «Maestro Araldico».
Le due affermazioni — la voce wiki e le «Onorificenze» sul Suo sito commerciale — non possono coesistere. Delle due, l’una: o la Lettera Patente del 1798 è autentica, e allora la contestazione wiki è insincera; o la Patente non è autentica, e allora il “Riconoscimento comitale 2019” dal Signor Pilla esibito come onorificenza è privo di valore, ed è tenuto a rimuoverlo dalla Sua biografia. In quale delle due Sue affermazioni, Sig. Pilla, ha mentito al pubblico?

Confutazione del documento critico scritto sul «Provvedimento di Giustizia» del 30 ottobre 1798.
Inidoneità metodologica del documento critico.
Prima ancora del merito, il documento critico non soddisfa alcuno standard professionale di esame documentale (linee guida ENFSI per l’esame forense della scrittura; canoni della diplomatica scientifica): Non dichiara alcun metodo né la qualifica di alcun esaminatore.
Contiene corruttele testuali («IN ǪUESTO EDITTO DEL 178G») .
Divaga in digressioni apologetiche (le somme versate ai francesi) estranee alla questione di autenticità.Ne consegue che il documento critico è un’opinione non documentata, non una perizia, e come tale va trattato.
Confutazione punto per punto
Asserzione priva di valore probatorio: non sono identificati i campioni di confronto (provenienza, segnatura, autenticazione), non è esposto alcun metodo comparativo, non è indicato alcun esaminatore qualificato. Un giudizio grafico senza campioni noti documentati è, per gli standard ENFSI, nullo. La Casa dichiara la propria disponibilità a sottoporre l’originale a perizia paleografica e materiale professionale, a proprie spese. Chi eccepisce la falsità di una scrittura ne sopporta l’onere probatorio pieno: sinora tale onere non è stato nemmeno tentato. Intanto confrontando la firma sulla patente e quella fotografata dal Pilla si nota:
Convergenze strutturali. Le tre sottoscrizioni condividono il medesimo ductus: ‘G’ maiuscola con occhiello profondo in basso a sinistra e ricciolo superiore che interseca la linea di base, identica nella Firma 3; ‘R’ ad occhiello con attacco alto e medesimo angolo d’ingresso dell’asta; legatura continua e fluida di «-angone»; occhiello discendente della ‘g’ e slancio finale della ‘e’ verso destra. Stesse abitudini grafiche, stesso ordine dei tratti, in tutti e tre gli esemplari.
Divergenze. Soltanto carica d’inchiostro (più leggera nel Provvedimento) e proporzioni (tracciato lievemente più disteso): le variazioni naturali che distinguono le firme autentiche di una stessa mano in momenti, penne e supporti diversi. È semmai l’identità servile, non la variazione, l’indizio del ricalco.
È estremamente probabile che le tre firme appartengano alla stessa mano. Il critico, pubblicando i propri campioni, ha fornito da sé la smentita della propria tesi: i suoi «originali» somigliano proprio al documento che volevano screditare. Un’attestazione con valore legale esige la perizia grafologica forense — ed è precisamente quella che la Casa offre, sull’originale e a spese del critico. L’invito è aperto.
Falso, e sulla fonte biografica di riferimento. Il Dizionario Biografico degli Italiani (voce «Rangoni Terzi, Gherardo Aldobrandino», A. Ferraresi, vol. 86, 2016) attesta che dopo il 1796 il marchese «visse alcuni anni tra Padova e Venezia», si trasferì a Vienna solo in data imprecisata «prima del 1808», e morì a Hietzing il 27 maggio 1815 — non «poco dopo» il 1796. Il pilastro cronologico della critica — l’impossibilità di una firma veneziana nel 1798 per lontananza viennese — crolla sulla sua stessa fonte: un Rangone residente tra Padova e Venezia nel 1798 è pienamente compatibile con una controfirma apposta a Venezia. Si aggiunga che nel maggio 1796 Ercole III affidò proprio a Rangone la presidenza del Consiglio di governo (Reggenza): fiducia sovrana rinnovata al massimo grado, che rende del tutto verosimile un suo successivo impiego presso la persona del duca.
In primo luogo, la qualifica ministeriale figura nel tenore dell’atto ed è dunque attribuita dal sovrano, non auto assunta dal firmatario. In secondo luogo, una corte in esilio non conserva l’organigramma dello Stato perduto: il sovrano deposto mantiene la piena disponibilità degli uffici della propria casa, e nulla — men che meno un «editto» mai prodotto — esclude il richiamo in servizio, con lo stile dell’antico ufficio, dell’uomo che aveva presieduto la Reggenza. Il critico non produce alcun atto che escluda tale richiamo.
Destituita di fondamento. La critica confonde lo pseudonimo di viaggio in incognito — «marchese di San Felice» (DBI) — con una presunta prassi di degradazione titolare che nessuna fonte attesta. I trattati di Campoformio (1797) e Lunéville (1801) trattano Ercole III come duca indennizzabile, compensandolo con la Brisgovia; lo stile ducale gli è riconosciuto fino alla morte (1803). L’intitulatio dell’atto è dunque corretta.
La critica non cita un solo esemplare comparativo con segnatura. E l’obiezione si ritorce: una corte esule, priva delle stamperie e dei rami incisi della cancelleria di Modena, non poteva disporre di intestazioni a stampa — l’arma disegnata a mano è esattamente ciò che ci si attende da un atto d’esilio. Il giudizio estetico sulla qualità del disegno è irrilevante ai fini dell’autenticità.
Testualmente falso. L’atto recita: «condecorando col titolo di Duca … in virtù del presente Nostro Diploma con l’uso della Nostra Ducale Podestà, e con animo pienamente deliberato facciamo, creamo e dichiariamo Duca lo stesso Antonino». È una clausola dispositiva espressa, nella tripletta verbale propria degli atti di concessione. Il punto centrale della critica è smentito dalla lettera del documento: il critico ha letto male, o ha lavorato su copia incompleta.
III. Dall’analisi letterale del testo fornito, la pretesa o prosecuzione dinastica (“pretensione”) legata alla Casa d’Este e al Ducato di Modena si evince da cinque passaggi testuali chiave:
Riconoscimento formale del termine “pretensioni”: Il testo dichiara esplicitamente di operare «riconoscendo anche li privilegi e pretensioni della Famiglia Orioles». L’uso del vocabolo pretensioni in un atto pubblico dell’epoca indica il riconoscimento formale delle rivendicazioni o dei diritti successori/di casato vantati dalla famiglia.
Affermazione di “prerogative dinastiche” e pari dignità storica: Il Duca sottolinea che in passato la famiglia d’Este Orioles ha goduto di «onori e distinzioni egualmente alla famiglia Nostra», disponendo il ripristino delle «dinastiche prerogative che furono proprie nel passato». La qualificazione esplicita di tali prerogative come dinastiche (e non solo nobiliari) equipara la linea della famiglia beneficiaria al ramo sovrano.
Concessione dell’Arma d’Este nel “cuore” dello scudo: Nel passaggio relativo allo stemma, il Duca concede «l’uso dell’Arma di Casa d’Este, nel cuore dello scudo inquartato». L’inserimento dell’emblema estense al centro dello scudo (posizione di massimo pregio araldico) simboleggia graficamente l’appartenenza al sangue o alla casata regnante titolare del Ducato di Modena.
Invocazione del titolo ducale e contesto di esilio: L’atto si apre attribuendo a Ercole III la titolarità «Per la Grazia di Dio Duca di Modena, Reggio, Mirandola» e si conclude con la datazione del 30 dicembre 1798 «dalla Nostra D.le residenza in esilio». Conferire titoli e riconoscere prerogative “dinastiche” estensi mentre il sovrano si trova deposto/in esilio implica il tentativo di preservare o trasmettere la continuità delle pretese sul ducato attraverso questo ramo.
Formulazione della successione “in infinito” e per linea naturale: Il testo estende il titolo e le prerogative «con tutti i rispettivi figli e discendenti legittimi o naturali, in infinito». Questa ampiezza di trasmissione, estesa eccezionalmente anche ai discendenti naturali, è tipica del trasferimento o della tutela di diritti di sangue e di rango sovrano.
Lettera patente viceregia del 1663 (Antonino d’Este creato conte del ramo d’Este Orioles e signore di San Giuliano): atto per sua natura registrabile nei registri del Protonotaro del Regno / Real Cancelleria presso l’Archivio di Stato di Palermo — riscontro archivistico indipendente in corso di acquisizione.
Storiografia locale indipendente: gli studi del prof. Sebastiano Franchina («Tortorici — Le Chiese, le Contese, le Opere Pie», Messina 2006; «Tortorici Com’Era», 1990) documentano la famiglia d’Este di Tortorici e la fondazione seicentesca del Monte Frumentario d’Este, la più antica opera pia della città.
Perizia araldico-genealogica notarile dell’Archivio Araldico Cimino di Palermo (1912 e 1922), redatta vigente la Consulta Araldica del Regno, come documentata dalla Casa.
Offerta di perizia: la Casa dichiara la propria disponibilità a sottoporre l’originale del Provvedimento a perizia paleografica e materiale secondo standard ENFSI, a proprie spese. Nella prassi peritale, l’offerta spontanea dell’originale all’esame è il contrassegno della buona fede del detentore — e rovescia sul critico l’onere di una prova che, ad oggi, non ha nemmeno tentato.
La critica cade sul proprio pilastro cronologico (un Rangone «a Vienna» che le fonti collocano nel Veneto, e che muore nel 1815, non «poco dopo» il 1796), cade sul proprio pilastro testuale (un conferimento ducale che l’atto contiene expressis verbis: «facciamo, creiamo e dichiariamo Duca»), e non regge ad alcuno standard peritale, non citando fonti, metodi, esaminatori né esemplari. Le congetture residue — geografia, forme, stemmi — sono mere possibilità non provate, inidonee a prevalere su un documento sul quale la Casa ha gia offerto una perizia di autenticità a spese di chi contesta il documento. Chi eccepisce il falso e rifiuta la perizia, confuta sé stesso.
Conservazione degli atti avversari. Tutto il materiale prodotto dal sig. Pilla — schermate, immagini e registrazioni video — è stato acquisito agli atti del fascicolo nella sua versione originaria, con indicazione della data di acquisizione. Ne consegue che ogni successiva modifica, rimozione o sostituzione dei contenuti pubblicati sarà immediatamente rilevabile per semplice raffronto con quanto conservato. Le carte, una volta versate agli atti, non si cambiano: eventuali alterazioni sopravvenute non pregiudicherebbero la Casa, ma qualificherebbero da sole la condotta del loro autore.
English version: chiarimenti e disclaimer