Il presente documento, redatto dal Gran Cancelliere e firmato di Suo pugno, dal Gran Maestro S.A.S. Don Antonino V d’Este Orioles, viene adottato e promulgato in data 15 Agosto 2010 Festività di Nostra Signora Maria SS. Assunta in Cielo, in esecuzione delle volontà testamentarie del Fondatore dell’Ordine, S.A.S. Don Antonino II d’Este Orioles. L’originale con la firma in calce è conservato negli Archivi dell’Ordine a cura del Gran Cancelliere.
Abbiamo memoria che nell’Anno del Signore 1860, il Giorno 15 del Mese di Agosto, in Tortorici (ME) il Nostro Augusto Avo e predecessore, Don Antonino II d’Este Orioles, volle Motu Proprio Istituire e Costituire l’Ordine Cavalleresco di Collazione della Famiglia d’Este Orioles, ponendolo sotto la Protezione dei Santi Contardo d’Este e Giuliano l’Ospitaliere. Ora è, che Noi, in virtù di tale Costituzione, Vogliamo rendere Omaggio al Nostro Avo e altresì vogliamo ricordare Don Antonino, Nostro IX avo che nel 1662 sposò Donna Ioanna figlia di Francesco d’Orioles Sindaco Generale della Città demaniale di Tortorici, appartenente alla famiglia baronale di San Piero sopra Patti che nell’anno 1657 fece sbocciare anche il ramo principesco di Castelforte (privilegio del 23.06.1656 concesso a Felicita Orioles figlia del Barone Orazio di Sampiero Sopra Patti esecutoriato il 23.12.1657), unendo così da quella data i cognomi. Altresì abbiamo presente che a Tortorici nel 1586 erano già fiorenti i Magnifici Domini: Domenico, Antonino, Cesare e Jacobus d’Este discendenti collaterali della Famiglia Ducale d’Este di Modena, il loro discendente Antonino, nato il 07.02.1781, ricevette il 30.10.1798 riconoscimento e conferma da Sua Altezza Serenissima Ercole III d’Este e fu favorito con titolo Ducale con l’ammissione formale delle dinastiche prerogative, come agnate collaterale dei Duchi d’Este di Modena. Essendo pienamente consapevoli di essere discendenti, maschio da maschio, in linea retta da agnate collaterale erede del Ducato di Modena e delle sue tradizioni, udito il nostro Consiglio Privato, preso atto della Costituzione dell’Ordine del 1860, ci siamo risoluti di decretare quanto segue: Ci rivestiamo della dignità di Gran Maestro e Capo dell’Ordine dei SS. Contardo e Giuliano L’Ospitaliere (e d’ora in avanti nel presente Statuto e Regolamento, descritto come Ordine dei Santi Contardo e Giuliano) per Diritto Ereditario e nelle nostre anzidette prerogative, emaniamo e promulghiamo il seguente Statuto e Regolamento, documenti questi necessari per un migliore funzionamento dell’Ordine e un Suo maggiore adeguamento ai tempi e alle necessità attuali.
delle finalità, scopi e destinatari
Articolo 1
È richiamata l’istituzione dell’Ordine «dei SS. Contardo e Giuliano», destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemerenze verso organizzazioni umanitarie e filantropiche; o a membri di esse, o a membri di associazioni di protezione civile o di assistenza sanitaria e umanitaria che abbiano acquisito in passato o acquisiscano in futuro meriti verso la Nazione Italiana o altre Nazioni, o in opere di beneficenza verso i fabbisogni umanitari o di protezione civile o di assistenza sanitaria in quelle Nazioni che, colpite da calamità naturali o dalla disgrazia di conflitti di guerra abbiano popolazioni in difficoltà d’assistenza quotidiana, ospedaliera e scolastica. L’Ordine dei S.S. Contardo & Giuliano è sia civile che militare, gli insigniti del medesimo si denominano Cavalieri dell’Ordine dei SS. Contardo e Giuliano. L’Ordine «dei SS. Contardo e Giuliano» ha sede presso il Gran Maestro. La durata e gli scopi dell’Ordine «dei SS. Contardo e Giuliano» sono previsti per un tempo indeterminato. L’Ordine, pur mantenendo la sua Natura di Merito è posto sotto la Protezione dei Santi Contardo e Giuliano e si ispira ai Principi Cattolici e ai dettami di Santa Romana Madre Chiesa.
Articolo 2
L’Ordine «dei SS. Contardo e Giuliano», secondo gli scopi indicati è altresì destinato a creare e stimolare spirito di solidarietà e comprensione reciproca, unendo i Cavalieri con i vincoli dell’amicizia, compiere opere di misericordia di carità e beneficenza perpetuando gli insegnamenti dell’antica cavalleria; promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza, prendendo attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale, incoraggiando i Cavalieri a migliorare la loro comunità senza scopo di lucro, promuovere un costante elevamento dei livelli di efficienza e serietà morale nel commercio, nell’industria e nelle professioni tutte, nel pubblico, nella famiglia.
Articolo 3
Concederemo l’Ordine per dare un contrassegno della nostra gratitudine a tutti coloro che hanno benemerenze acquisite verso la Nostra Famiglia per la quale Noi ci riserbiamo pieni e illesi i Nostri diritti Dinastici e degli Onori, nonché a quelli che con atti magnanimi con opere d’arte o di scienza, illustrano il nostro paese nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia o nel disimpegno di pubbliche cariche, o di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari, o per dare una testimonianza d’ammirazione e stima agli stranieri la cui fama giunga fino a Noi. Ognuno può aspirare al conferimento dell’Ordine, ma da nessuno può essere domandato direttamente, il sollecitarne la decorazione porta all’esclusione perpetua da esso, eventuali candidati devono essere presentati da un cavaliere o più dell’Ordine.
del governo
Articolo 4
Gran Maestro e Capo dell’Ordine per Diritto Ereditario, siamo Noi, Altezza Serenissima Duca Antonino d’Este Orioles, grado di cui Noi ci siamo rivestiti e che apparterrà poi ai Nostri Successori in linea retta mascolina e in ordine di primogenitura maschio da maschio finché Dio vorrà; in caso di estinzione dei maschi succederà la femmina più prossima avente diritto che dovrà obbligare il marito ad assumere il cognome d’Este Orioles da trasmettere alla loro discendenza maschile, maschio da maschio, per ordine di primogenitura (Legge Salica mista). Ci riserbiamo il diritto di cambiare, interpretare e variare questi Statuti per migliorare tutto ciò da Noi giudicato opportuno per il loro miglioramento e splendore.
Articolo 5
L’Ordine è retto da un Consiglio composto da Noi Gran Maestro che lo presiediamo, dal Gran Cancelliere, dal Consultore Araldico, dal Gran Tesoriere, dal Gran Conservatore e dal Custode delle Insegne, da Noi nominati ogni cinque anni con Nostro Decreto, fra di loro avranno il rango di precedenza secondo l’anzianità della nomina alla dignità. In caso che due cariche sopra descritte si sommino in un’unica persona, Noi nomineremo un altro componente che entrerà a far parte del Consiglio. Nel Consiglio Magistrale siederanno di diritto: 1) il Luogotenente Generale e i Luogotenenti del Nord Italia, del Centro Italia e del Sud Italia di cui al successivo Art.17. Nomineremo inoltre un Prelato dell’Ordine, e di questo Sodalizio Cavalleresco che specialmente vogliamo sia riservato agli individui che professano la religione Cattolica Romana.
L’Ordine è composto di 6 classi di decorati: Cavalieri di Collare, Cavalieri di Gran Croce, Grandi Ufficiali, Commendatori, Cavalieri Ufficiali e Cavalieri. Per le donne, le classi sono così regolamentate: Dama di Gran Collare, Dama di Gran Croce, Dama di Commenda con Placca, Dama di Commenda, Dama di d’Onore e Dama di Merito. Per altissime benemerenze può essere eccezionalmente conferito ai Cavalieri di Gran Croce la decorazione Cavaliere di Collare.
del patrimonio
Articolo 6
Il patrimonio è costituito da: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Ordine; b) da eventuali fondi di riserva costituti con le eccedenze di bilancio, erogazioni donazioni e lasciti; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti per erigere Commende Ereditarie di Jus Patronato portanti il nome del benefattore. Le entrate dell’Ordine sono costituite: d) dalle rette annuali versate dai cavalieri, qualora il Consiglio Magistrale con maggioranza assoluta ne deliberasse l’istituzione e la quantificazione; e) dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse; f) da ogni altra entrata, derivante da donazioni sponantenee e non obbligatorie che concorra a incrementare l’attivo dell’Ordine.
Articolo 7
degli Organi di Governo; Ranghi e Dignità
Sono Membri dell’Ordine: Il Gran Maestro; il Gran Cancelliere che è la seconda autorità dell’Ordine. Sostituisce il Gran Maestro in Caso di impedimento, malattia o disabilità e in caso di dimissioni convoca il Consiglio dell’Ordine lo presiede e cura i particolari per l’insediamento del nuovo Gran Maestro. Il Gran Cancelliere convoca le riunioni del Consiglio dell’Ordine in nome del Gran Maestro, cura il Cerimoniale (in accordo con la famiglia) dopo il decesso del Gran Maestro e tutti gli adempimenti del caso per insediare il nuovo Gran Maestro; Il Consultore Araldico sarà responsabile di tutte le cose concernenti l’araldica dell’Ordine e dei suoi Cavalieri a cui spedirà, se richieste, certificazioni d’Arma. Il Gran Tesoriere che è incaricato unitamente al Gran Maestro e al Gran Cancelliere dell’amministrazione finanziaria dell’Ordine e, lavorando in stretta collaborazione col Gran Cancelliere, controllerà che il bilancio sia giustamente aggiornato e esatto riscuotendo le quote e i donativi che i membri dell’Ordine o i benefattori che non fanno parte dell’Ordine decideranno di versare a favore delle iniziative statutarie dell’Ordine. Il Gran Conservatore che consiglierà e assisterà il Gran Maestro e il Gran Cancelliere su tutte le questioni relative al governo dell’Ordine. Infine il Custode delle Insegne che cura il loro approvvigionamento e la loro effettiva assegnazione a ciascun Cavaliere/Dama dell’Ordine, curando in prima persona l’osservanza della distinzione di ogni ordine e grado. In seno al corteo, porta le Insegne del Gran Maestro che collocherà sul fianco sinistro del trono.
Articolo 8
Il Consiglio dell’Ordine è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Ordine «dei SS. Contardo e Giuliano» senza limitazioni. L’Ordine è composto di sei classi di decorati che, in linea di massima e fatte salve le prerogative Gran Magistrali di Motu Proprio, debbono rientrare nelle sotto elencate categorie di persone che hanno le qualità per ricevere le decorazioni dell’Ordine (ma non il diritto di ottenerle).
il conferimento
Articolo 9
Le onorificenze dell’ordine «dei SS. Contardo e Giuliano» possono essere conferite a cittadini di tutte le nazionalità, che professino la Religione Cattolica Apostolica Romana. I Cavalieri di Collare precedono in rango i Gran Croce, questi ultimi i Grandi Ufficiali, che precedono i Commendatori, che a loro volta precedono i Cavalieri Ufficiali, ai quali seguono i Cavalieri che precedono i Medagliati. Fra gli insigniti della medesima classe la precedenza è fissata dall’anzianità di nomina. Nelle pubbliche cerimonie indette da altri Ordini o Istituzioni, nella fase preparatoria colui che avrà l’incarico di curare il cerimoniale in nome e per conto dell’Ordine «dei SS. Contardo e Giuliano», dovrà avere cura affinché i membri dell’Ordine Cavalieri di Collare siano assimilati ai generali di Corpo d’Armata; i Gran Croce siano assimilati ai Generali di Divisione senza destinazione; i Commendatori siano assimilati ai Generali di Brigata senza destinazione e ai Colonnelli; i Cavalieri ai Capitani di Battaglione e ai Tenenti.
Articolo 10
Le onorificenze sono conferite con Nostro decreto di Motu Proprio, o su proposta dei membri del Consiglio dell’Ordine, o dei membri dell’Ordine che abbiano almeno la classe di Commendatori, o su proposta di tre Cavaliere dell’Ordine, o di due Cavalieri comandanti di delegazione dell’Ordine.
Articolo 11
Gli aspiranti Cavalieri debbono far presentare una domanda scritta d’ammissione corredata di: a) certificato di nascita; b) eventuale certificato di matrimonio; c) certificato di residenza; d) certificato penale e dei carichi pendenti; e) curriculum vitae. curriculum studiorum, corsus honorum – specificando eventuali decorazioni di Ordini al Merito, o dinastici, o pontifici (esempio: Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Ordine Costantiniano di S. Giorgio, Ordine di S. Gregorio Magno o San Silvestro Papa ricevute nella persona, o genitori o avi). E’ altresì gradita la presentazione della Fede di Buon Cristiano, rilasciata dal Parroco. Alla comunicazione di accettazione della candidatura da parte del Consiglio dell’Ordine, con comunicazione scritta a firma del Gran Cancelliere, gli aspiranti verseranno, prima della cerimonia d’investitura, l’oblazione “una tantum” per l’ingresso nell’Ordine, per il quale verrà emessa regolare ricevuta fiscale detraibile nei limiti e nei modi previsti dalle normative fiscali vigenti per le donazioni volontarie ( art.15,comma 1,lettera i-bis D.P.R. 917/86 e ss.mm.ii.) Inoltre verrà annualmente stabilita dal Consiglio dell’Ordine la quota di retta che ogni Cavaliere sarà tenuto a versare in seno della Delegazione di appartenenza per territorio di cui una percentuale andrà annualmente alla Gran Cancelleria dell’Ordine.
Articolo 12
I Cavalieri all’atto dell’ammissione accettano implicitamente queste Costituzioni e il Regolamento dell’Ordine in ogni loro parte. Essi, per tutto quanto riguarda le relazioni che ne conseguano e gli eventuali contrasti interni che insorgessero, assumono l’obbligo di non adire altre Autorità che non siano quelle previste da questi Statuti. L’inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari che in caso di particolare gravità possono comportare la radiazione dall’Ordine. Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell’onorificenza l’insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto di Noi Gran Maestro, su proposta motivata del Consiglio dell’Ordine da porre ai voti per alzata di mano.
Articolo 13
A nessuno può essere per la prima volta conferita onorificenza di grado superiore di quella di Cavaliere salvo che rivesta la carica di grande ufficiale di Stato. Per la promozione nei vari gradi è richiesta la permanenza di due anni nel grado di Cavaliere, di quattro anni in quello di Commendatore. In particolari casi possiamo derogare ai precedenti commi con Nostro Motu Proprio.
Articolo 14
Negli scambi di decorazioni con delegazioni di Paesi Esteri il grado di Commendatore dell’Ordine dei SS. Contardo e Giuliano, sarà reputato ed equiparato con valore uguale al Grande Ufficiale di uno degli Ordini secondari del paese con cui si sta intrattenendo lo scambio
Articolo 15
I nominativi degli insigniti sono registrati nell’albo dell’Ordine, suddiviso nelle classi di cui è composto l’Ordine stesso. Nell’albo sono indicate succintamente le benemerenze per le quali è stata concessa l’onorificenza. Agli insigniti viene rilasciato il diploma di conferimento di onorificenza con l’indicazione del numero di registrazione nell’albo dell’Ordine. Dopo tali formalità gli insigniti hanno diritto di fregiarsi con le insegne corrispondenti al grado ricevuto. Il Consiglio dell’Ordine compilerà un Regolamento Generale dell’Ordine per il buon funzionamento dell’Istituzione che sarà da Noi promulgato, e che solo Noi Gran Maestro udito il Consiglio dell’Ordine potremo a Nostro piacimento cambiare periodicamente.
Articolo 16
Per benemerenze di segnalato rilievo nel campo delle attività indicate negli articoli 1 e 2 e per ragioni di cortesia internazionale con Nostro decreto di Motu Proprio possiamo conferire onorificenze all’infuori delle proposte e dei dettami degli articoli 3, 8 e 13 in deroga ai loro indirizzi.
Articolo 17
In ogni Regione e/o Provincia Italiana od Estera possono fondarsi, con il Nostro beneplacito, delle Delegazioni dell’Ordine al fine di rendere più facili i rapporti tra i membri dello stesso e poter programmare iniziative filantropiche e statutarie nonché riunioni con cadenza mensile o trimestrale come meglio crederanno i Cavalieri di Delegazione che al loro interno eleggeranno un Cavaliere Comandante, un Cavaliere segretario e un Cavaliere tesoriere. Nei singoli Comuni dell’intero territorio nazionale, ove si verifichi la presenza di un numero di Cavalieri non inferiore a nove, questi Cavalieri possono fondare una Delegazione dell’Ordine per perpetuarne gli scopi.
Articolo 18
Ogni Delegazione avrà l’obbligo di riunirsi almeno una volta al mese in convivio e avrà l’obbligo di inviare ogni trimestre relazione contabile, dei Verbali e delle presenze al Consiglio dell’Ordine. Le cariche sociali di una Delegazione Regionale; Provinciale o Comunale durano due anni e sono rieleggibili; tutte le Delegazioni presenti in una regione eleggono tra i loro rispettivi Cavalieri un Delegato Regionale che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di tre mandati. Tale Delegato Regionale parteciperà ai Capitoli che la Gran Maestranza convocherà periodicamente per discutere dell’andamento dell’Ordine ed eleggere il Revisore dei Conti che duri in carica un anno. I Delegati Regionali non possono partecipare ai Capitoli che il Gran Magistero convocherà se non in regola con il pagamento della quota annua da versarsi alla Gran Cancelleria all’Ordine (rif. art. 7 comma d) del presente statuto. E’ istituita altresì Motu Proprio con Decreto Magistrale la figura del Luogotenente Generale con la responsabilità amministrativa su 2 o più Regioni e il coordinamento delle Delegazioni Regionali, Provinciali e Comunali insistenti nelle Regioni assegnate. Viene altresì istituita con decreto Motu Proprio Magistrale la figura del Luogotenente Generale il quale eserciterà la propria giurisdizione Consultiva e Decisionale sulle Luogotenenze. Egli ha facoltà di proporre al Gran Maestro la nomina e/o la revoca dei Luogotenenti. Ha facoltà di ratificare i Delegati Regionali, Provinciali e Comunali, assumendo in prima persona la responsabilità sul loro operato per gli scopi Istituzionali dell’Ordine. Il Luogotenente Generale e il Gran Cancelliere vigileranno sulle osservanze Statutarie e dei Regolamenti nella vita amministrativa e Gestionale dell’Ordine. Propongono al Consiglio Magistrale e al Gran Maestro gli atti di revoca dei Delegati Comunali, Provinciali e Regionali, oltre che dei Luogotenenti e gli atti sanzionatori per le inosservanze statutarie. Proporranno inoltre le espulsioni dall’Ordine e vigileranno sulle attività di ogni singola Luogotenenza. Presenteranno annualmente una relazione sull’andamento dell’Ordine al Consiglio Magistrale e per i fatti o gli avvenimenti che riguardano i Luogotenenti si rapporteranno direttamente con il Gran Maestro, proponendo allo stesso (proposte non vincolanti) le azioni da intraprendere. Nel caso di espulsioni per atteggiamenti di Frode e in contrasto con gli Statuti e Regolamenti dell’Ordine, il Gran Maestro assumerà gli atti conseguenziali supportato dal Consiglio Magistrale dell’Ordine.
Articolo 19
Il Revisore dei Conti di cui all’Articolo precedente dovrà controllare la amministrazione dell’Ordine, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.
Articolo 20
Ogni Delegazione Comunale è obbligata a versare una percentuale (fissata nel Regolamento Generale dell’Ordine) delle sue entrate al Consiglio dell’Ordine ogni semestre e ad eleggere al suo interno un Revisore dei Conti con i poteri di cui all’Articolo precedente, però limitatamente alla Delegazione Comunale in oggetto e sempre che sia stata deliberata e approvata la quota del contributo annuale (rif. art. 7 comma d) del presente statuto)
Articolo 21
Tutte le eventuali controversie tra i Cavalieri e tra questi e il Consiglio dell’Ordine sia a carattere periferico che a carattere centrale saranno risolte con esclusione di ogni altra giurisdizione da un collegio di tre Probiviri nominati di caso in caso uno rispettivamente per ognuna delle parti in causa e uno dal Presidente dell’Organo dell’Ordine in seno al quale è nata la controversia; essi giudicheranno “ex bono et æquo” senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile. Fatto salvo quanto previsto dall’Art. 18 del presente statuto.
Articolo 22
Ogni Delegazione Comunale può adottare un proprio Regolamento che non sia in contrasto con le norme di queste Costituzioni e del Regolamento Generale dell’Ordine. Le deliberazioni relative all’adozione e quelle di modifica devono essere trasmesse al Consiglio Magistrale dell’Ordine entro trenta giorni per la ratifica.
Articolo 23
Nella domenica più vicina al 16 aprile (San Contardo d’Este) e in quella più vicina al 12 febbraio (San Giuliano l’Ospitaliere) indifferentemente prima o dopo il giorno in cui cade la festività è obbligatorio – a cura delle delegazioni – organizzare Convivi di Gala per festeggiare i Santi a cui l’Ordine è dedicato. A detti Convivi di Gala è fatto obbligo alle delegazioni di zona di invitare le personalità politiche, militari e religiose locali al fine di far conoscere le opere benefiche e filantropiche organizzate e da organizzare propriamente dall’Ordine chiedendo la collaborazione fattiva di Enti e Istituzioni presenti sul territorio della rispettiva delegazione dell’Ordine.
Articolo 24
A quanti ricevono la comunicazione di Ammissione all’Ordine, è fatto obbligo di partecipare alla Celebrazione della Cerimonia di Elevazione e Vestizione. Se per motivi legati allo stato di salute dell’insignito o per motivi legati alla distanza geografica o per cause di forza maggiore non si potesse celebrare o tenere la Cerimonia d’Investitura, il Diploma verrà consegnato attraverso la spedizione postale accompagnato da una lettera su Carta intestata dell’Ordine e nella quale sarà riportata la seguente frase: «Ricevete la Decorazione di cui siete stati onorati, ricordate d’ora innanzi che questa vi sia sprone ad azioni sempre migliori e all’esatto adempimento dei vostri doveri nella vita civile e nella famiglia, distinguetevi sempre con virtù morali e impegnatevi sempre di più nelle azioni della vita per accrescere il lustro dell’Ordine, in cui oggi entrate a far parte, e dei suoi Cavalieri».
L’insignito sotto la seguente frase : «Ringrazio Vostra Altezza Serenissima Gran Maestro di avermi concesso la grazia di essere ricevuto nell’Ordine dei Santi Contardo e Giuliano, prometto di comportarmi sempre secondo principi di moralità e onore e di impegnarmi a eseguire e promuovere buone azioni e contribuire al decoro ed alla gloria dell’Ordine di cui osserverò sempre le Costituzioni ed il Regolamento Generale», dovrà apporre la propria firma e inviare sempre a mezzo posta in originale il documento di accompagnamento debitamente sottoscritto.
Articolo 25
Le spese per l’acquisto delle relative decorazioni sono a carico degli insigniti. La programmazione delle attività dell’Ordine, sia a livello centrale che periferico, è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisite, o acquisibili, per realizzarle; l’Ordine dei Santi Contardo e Giuliano non può essere economicamente impegnato da chi non ha titolo o delega sia a livello centrale che periferico. Degli importi che superano la delega risponde chi ha dato le disposizioni di spesa. Per tutto quanto non stabilito si rimanda all’Articolo 12 e all’Articolo 21 di questo Statuto.
Articolo 26
Entro il mese di ottobre del corrente anno 2010 verrà da Noi approvato un allegato riguardante il Regolamento Generale dell’Ordine. Per la foggia delle decorazioni, si confermano le produzioni artistiche e storiche tracciate nell’anno 1860 (anno della fondazione) dall’artista mastro Rosario Parasiliti, incaricato dal Nostro Augusto Avo Antonino II, fondatore.
Addì 15 Agosto 2010, festività di Nostra Signora Maria SS. Assunta in Cielo
Antonino V Gran Maestro
Articolo 1
– Visti gli Articoli 5 e 7 sub c delle Costituzioni dell’Ordine, il Gran Tesoriere, sentito il Consiglio dell’Ordine, comunica ai singoli Tesorieri di ogni singola Delegazione (riconosciuta dal Gran Maestro e fondata in Italia o all’Estero dell’Ordine dei Santi Contardo e Giuliano), mediante Lettera Raccomandata con Ricevuta di Ritorno (od ogni altro mezzo di comunicazione o telecomunicazione documentabile), l’eventuale aumento dell’importo inerente la quota associativa obbligatoria spettante ai Cavalieri di tutte le categorie (Art. 8). Tale comunicazione dovrà essere inviata alle sedi sopra specificate, entro e non oltre il 1° Ottobre dell’anno in cui il Consiglio dell’Ordine ha decretato l’aumento in oggetto.
Articolo 2
– Visti gli art. 11-20-22 delle Costituzioni dell’Ordine, ogni singola Delegazione (riconosciuta e fondata in Italia o all’Estero dell’Ordine dei Santi Contardo e Giuliano), è obbligata a versare il 15% delle sue entrate, al netto delle spese documentate alla Gran Cancelleria dell’Ordine.
Articolo 3
– Visto l’Articolo 20 dello Statuto, ogni Delegazione può inoltrare domanda scritta alla Consiglio dell’Ordine al fine di aumentare la singola quota di iscrizione, per i Cavalieri, del 50%, sempre considerando l’Articolo 11 (comma 3°) del presente Regolamento.
Articolo 4
– I singoli Cancellieri eletti in una Delegazione, di cui all’Articolo 17 delle Costituzioni dell’Ordine, sono tenuti ad inviare obbligatoriamente, mediante Lettera Raccomandata con Ricevuta di Ritorno (od ogni altro mezzo di comunicazione o telecomunicazione documentabile), alla Consiglio dell’Ordine, l’indirizzo ove inviare la corrispondenza postale destinata alla loro Delegazione, entro e non oltre il settimo giorno dalla presa di possesso della loro carica.
Articolo 5
– Visti gli Articoli 17 e 18 delle Costituzioni dell’Ordine, ogni domanda di fondare una Delegazione Regionale, Provinciale o Comunale dell’Ordine dei Santi Contardo e Giuliano deve essere presa in visione dal Gran Maestro e dal Consiglio dell’Ordine; in caso di parere favorevole, la nuova Delegazione sarà tenuta ad inviare una tassa di fondazione al Tesoro Nazionale, pari all’importo della quota di ingresso nell’Ordine di un Cavaliere (rif. art. 7 comma d) dello Statuto dell’Ordine). Ricevuta la tassa di fondazione, il Consiglio dell’Ordine prenderà accordi per inviare, se possibile, una Sua Rappresentanza per l’inaugurazione della nuova Delegazione Comunale in oggetto e le spese di tale Rappresentanza, saranno a totale carico della neo Delegazione.
Articolo 6
– Le Certificazioni Araldiche di cui all’Articolo 7-b delle Costituzioni, vengono inviate alle rispettive Delegazioni dal Consiglio dell’Ordine due volte l’anno: una entro il 30 Giugno e l’altra entro il 30 Dicembre. In tale occasione, le Delegazioni riceventi organizzeranno Convivi Solenni ove i rispettivi Delegato e Cancelliere di Delegazione consegneranno ai signori Cavalieri e membri dell’Ordine le Certificazioni Araldiche in oggetto.
Articolo 7
– I Cavalieri facenti parte di una Delegazione sono tenuti a riunirsi in Convivio una volta al mese presso la sede o il luogo scelto dal Consiglio della rispettiva Delegazione, ove discutere liberamente e apertamente di tutti gli argomenti di pubblico interesse con la sola eccezione della politica di partito e del settarismo religioso. Una Delegazione può organizzare più riunioni conviviali mensili, oltre a quella fissata dal Regolamento, ma senza intaccare il Tesoro di Delegazione. Si raccomanda vivamente e con assoluto rigore, ai Cavalieri, di attenersi scrupolosamente all’uso dell’abito da visita nelle riunioni mensili, al fine di conferire ai Convivi la dignità di cui l’Ordine è custode. Inoltre è fatto obbligo ai Cavalieri di qualsiasi categoria, di versare al Tesoro senza ritardo alcuno, le quote dovute (art. 7 comma d) dello Statuto dell’Ordine) e fare in modo che l’Ordine sia conosciuto e stimato nelle comunità dove hanno sede le Delegazioni. I rispettivi Consigli di Delegazione, visto l’Articolo 2 delle Costituzioni dell’Ordine, dovranno dedicare particolare attenzione per far sì che i nuovi Cavalieri, siedano ad ogni riunione conviviale in differenti gruppi, per favorire la coesione e l’affiatamento tra gli stessi.
Articolo 8
– I Cavalieri, possono invitare ai Convivi, loro famigliari e /o ospiti non facenti parte dell’Ordine (che rispettino l’Art. 13 del Regolamento) solamente e totalmente a loro spese. In tali occasioni, almeno 24 ore prima del Convivio, dovranno darne comunicazione al Signor Cancelliere di Delegazione.
Articolo 9
– La notifica delle riunioni mensili ordinarie dei Cavalieri, dovrà essere data nella maniera ritenuta più opportuna dai rispettivi Consigli di Delegazione, tranne che per i Convivi Solenni, per i quali dovrà essere inviata comunicazione scritta.
Articolo 10
– Ogni Cavaliere, a qualsiasi categoria appartenga, può essere espulso su invito motivato e scritto della rispettiva Delegazione; tale esposto dovrà essere inviato al Consiglio dell’Ordine che delibererà il caso con il voto dei due terzi dei suoi componenti. Qualunque Cavaliere che si renda oggetto di indagini da parte della Magistratura, viene sospeso “ex cathedra” dai Ruoli dell’Ordine, sino a quando lo stesso non abbia chiarito la sua posizione con la Giustizia.
Articolo 11
– Il Cavaliere in regola con il Tesoro (art. 7 comma d) dello Statuto dell’Ordine) della propria Delegazione, che per motivi di lavoro si trasferisce in altro comune ove vi sia una Delegazione dell’Ordine, di diritto entra a far parte di quest’ultima. La vecchia Delegazione è tenuta a versare, alla nuova Delegazione, il residuo di Tesoro inerente il Cavaliere in oggetto.
Articolo 12
– Per la composizione degli stemmi “Ex Novo”, il Consultore Araldico (di cui agli artt. 5 e 7-b delle Costituzioni dell’Ordine) possibilmente asseconderà i desideri dei Signori Cavalieri chiedenti e comporrà gli stemmi in modo da non ledere diritti storici o di terzi. A tale scopo e in casi in cui si debba differenziare araldicamente uno stemma viene istituito il “Cantone Franco dell’Ordine” che sarà: “d’azzurro alla decorazione stilizzata dell’Ordine d’argento” e verrà usato dall’ Araldo Generale ogni volta che lo reputi opportuno. Araldicamente, il Cantone Franco dell’Ordine, figurerà sempre nel Cantone Destro del Capo di ogni stemma (a sinistra di chi guarda dal fronte). I Signori Cavalieri appartenenti a qualsiasi categoria che, a seguito di ricerca genealogica, provino la discendenza diretta da possessori di antico stemma araldico, potranno inoltrare domanda, motivata e corredata da tutti i documenti autenticati, a norma delle leggi canoniche e civili, comprovanti la discendenza in linea retta e maschile da possessore di antico stemma araldico, all’Araldo Nazionale per abbandonare l’uso dello stemma avuto al Loro ingresso nell’Ordine e adottare l’uso dello stemma che fu dei Loro antenati al fine di far emettere, da Sua Altezza Serenissima il Gran Maestro, una Patente di conferma.
Articolo 13
– I Cittadini Italiani residenti all’estero, possono istituire Delegazioni dell’Ordine dei Santi Contardo e Giuliano osservando scrupolosamente le leggi sull’associazionismo vigenti nello Stato estero che li ospita. Le Delegazioni dell’Ordine dei Santi Contardo e Giuliano, riconosciute e fondate all’estero, dovranno obbligatoriamente far seguire alla intestazione di consuetudine dell’Ordine, la denominazione dello Stato a cui appartengono così concepita: “Ordine dei S.S. Contardo e Giuliano – Delegazione di Lingua Tedesca” (o Francese, o Inglese ecc.).
Articolo 14
– La programmazione delle attività dell’Ordine, sia a livello centrale che periferico, è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisite, o acquisibili, per realizzarle; l’Ordine dei Santi Contardo e Giuliano non può essere economicamente impegnata da chi non ha titolo o delega sia a livello centrale che periferico. Degli importi che superano la delega risponde chi ha dato le disposizioni di spesa.
Articolo 15
– Per tutto quanto non stabilito nel presente Regolamento Generale dell’Ordine si rimanda agli Articoli 8 e 21 delle Costituzioni dell’Ordine dei Santi Contardo e Giuliano. Le presenti Costituzioni firmate di Nostra mano e contrassegnate dal Gran Cancelliere e dal Araldo Generale dell’Ordine dei Santi Contardo e Giuliano, sono date dalla Sede Magistrale questo giorno dì 25 Settembre 2010 giorno del Nostro genetliaco
Articolo 1
Vista la Nostra approvazione dello Statuto e Regolamento dell’Ordine dei Santi Contardo & Giuliano, visto l’Art. 26 di dette Costituzioni ci siamo risoluti a Decretare e Promulgare quanto segue con effetto immediato.
Articolo 2
La decorazione di Cavaliere di Collare consiste nella placca di cui al precedente comma e un collare dorato formato da una catena le cui maglie sono intervallate dalla croce già descritta. La miniatura dei Cavalieri di Collare è del tutto identica a quella dei Cavalieri di Gran Croce con la differenza che avrà una coroncina di spine dorata, applicata al nastrino che la sorregge. La rosetta è accollata a un piccolo gallone dorato e contornata da una corona di spine anch’essa dorata, caricata dalla corona d’oro.
Articolo 3
La decorazione di Cavaliere di Gran Croce è costituita da: una croce biforcata a otto punte, pomata e coronata d’oro, smaltata d’azzurro, orlata di bianco, caricata in cuore da un’aquila d’argento. La croce va appesa ad una fascia di seta ondata “moiré” dalla spalla destra al fianco sinistro. La fascia (di mm. 100 d’altezza per gli uomini e mm 85 per le donne) è di colore azzurro al palo bianco, una placca d’oro a forma di raggiera convessa, costituita da gruppi di raggi dorati con sovrapposta al centro la croce già descritta. La placca si porta sul petto a sinistra. La rosetta è del colore della Fascia accollata a un piccolo gallone dorato e caricata da una Corona d’Oro.
Articolo 4
La decorazione di Grande Ufficiale è costituita dalla croce biforcata a otto punte che ha le identiche caratteristiche della decorazione di del Cavaliere di Gran Croce ma che però va portata al collo appesa ad un nastro d’azzurro al palo bianco di cm. 5. La rosetta è dei colori dell’Ordine accollata a un piccolo gallone argentato. La rosetta è caricata da una corona d’argento. La miniatura è nella foggia della Classe di Gran Croce d’Argento, anziché d’Oro. Viene concesso l’uso della Placca d’argento. La decorazione di classe per le donne è identica a quella descritta per gli uomini: la croce, però, viene appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dell’Ordine.
Articolo 5
La decorazione di Commendatore è costituita dalla croce biforcata a otto punte che ha le identiche caratteristiche della decorazione di Grande Ufficiale ma che però va portata al collo appesa ad un nastro d’azzurro al palo bianco. La miniatura è nella foggia della decorazione. La rosetta è dei colori del collare è caricata da una corona d’argento. La decorazione di Commendatore è priva di placca, se non espressamente concessa con Motu Proprio dal Gran Maestro. La decorazione di classe per le donne è identica a quella descritta per gli uomini: la croce, però, viene appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dell’Ordine.
Articolo 6
La decorazione di Cavaliere Ufficiale consiste nella croce dell’Ordine non coronata, essa va portata al collo appesa ad un nastro d’azzurro al palo bianco di cm. 3. Per le donne, la decorazione di classe è del tutto identica a quella descritta per gli uomini però, viene appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell’Ordine . La rosetta è dei colori dell’Ordine. Sul nastrino da miniatura il Grande Ufficiale porta la corona d’argento.
Articolo 7
La decorazione di Cavaliere consiste nella croce dell’Ordine non coronata, essa va portata al collo appesa ad un nastro d’azzurro al palo bianco di cm. 3. Per le donne, la decorazione di classe è del tutto identica a quella descritta per gli uomini però, viene appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell’Ordine . La rosetta è dei colori dell’Ordine.
Articolo 8
Medagliati: una Medaglia di Merito (in numero illimitato e in classe unica) è annessa all’Ordine «dei SS. Contardo e Giuliano»: essa è costituita da: una stella di sei raggi biforcati ognuno di smalto bianco, bordati e pomati alle punte d’oro, accollata ad una corona di quercia di verde. I raggi intervallati da sei triangoli anch’essi d’oro con il vertice volto all’esterno, detta stella è caricata al centro di un medaglione tondo di colore azzurro caricato da un’aquila bicefala d’argento con la scritta intorno al cerchio «Sancti Contardus et Julianus ». E’ destinata a persone già Cavalieri dell’Ordine e ad altre non ancora nell’Ordine, i primi per avere maturato benemerenze ulteriori, i secondi poiché, pur non avendo ancora le qualità per entrare nell’Ordine, ne abbiano sostenuto le iniziative Statutarie, filantropiche e sociali, viene portata appesa ad un nastro celeste; tale medaglia può essere conferita più volte, con Brevetto del Gran Cancelliere, alla stessa persona o anche ad Istituzioni, Enti e Associazioni che ne decorino i propri gonfaloni o labari.
Per le Cerimonie Religiose dell’Ordine è previsto l’uso della Cocolla per gli Uomini e del Mantello per le Donne. Questi saranno dei Colori dell’Ordine, Azzurro e Bianco e avranno la seguente foggia:
Il presente allegato è parte integrante dello Statuto e del Regolamento dell’Ordine dei S.S. Contardo e Giuliano firmate di Nostra mano.
Dalla nostra residenza il giorno 15 Agosto dell’Anno 2010- Festività di N.S. Maria Vergine Assunta in Cielo.
Antonino V Gran Maestro